1) Qual è la differenza tra maggior tutela e mercato libero? La maggior tutela è la fornitura di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), per i clienti domestici che non hanno un venditore nel mercato libero. In ogni località questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio. Il mercato libero rinvia invece alla possibilità di decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. In questo caso le condizioni economiche e contrattuali vengono concordate direttamente tra le parti, senza l’intervento dell’Autorità. Per sapere i tempi e i passaggi per la fine della maggior tutela clicca qui 2) Cosa sono le offerte Placet? Sono offerte che tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili a famiglie e piccole imprese, con condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore. Le offerte Placet sono rivolte ai clienti di piccole dimensioni: 1) clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, per l’energia elettrica; 2) clienti domestici e clienti altri usi o condomini uso domestico con consumi annui complessivamente inferiori a 200mila standard metri cubi per il gas naturale. 3) Dove posso confrontare le varie offerte? Il Portale Offerte è il sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità con cui è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l’utenza. Per ognuna delle offerte disponibili, il Portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo, e indica le principali caratteristiche dell’offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall’utente. Per sapere come usare il Portale clicca qui: Fornitura ENERGIA ELETTRICA video e slides 4) Cosa occorre fare per cambiare venditore? Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso). 5) Quanto tempo serve per il passaggio? Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi. 6) Se cambio venditore la fornitura sarà interrotta? No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti. Vale la pena di ricordare altresì che cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto. 7) Quali informazioni deve fornire chi propone un contratto? Chiunque contatti un consumatore per proporre un nuovo contratto deve sempre identificarsi in modo chiaro, indicare l’impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti ai quali l’impresa stessa può essere contattata. Prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura, in particolare le bollette, deve chiarire che il contatto ha lo scopo di proporre l’attivazione di un nuovo contratto. Prima che il contratto sia concluso, l’operatore commerciale deve quindi fornire tutte le informazioni necessarie per comprenderne le caratteristiche fondamentali, tra cui la durata del contratto e le modalità di rinnovo. Deve inoltre consegnare la scheda sintetica, che riepiloga le caratteristiche dell’offerta e deve essere redatta in base a uno schema definito dall’Autorità, e la scheda di confrontabilità, che fornisce tra l’altro una stima della spesa annua associata all’offerta. 8) Posso ripensarci se ho sottoscritto un contratto telefonico? Se si cambia idea su un contratto per telefono, si hanno 14 giorni di tempo per annullarlo. Infatti, se il contratto non è stato concluso nei locali commerciali del fornitore, è possibile esercitare il “diritto di ripensamento”, vale a dire il diritto di liberarsi dal vincolo contrattuale senza fornire alcuna motivazione, manifestando una volontà in tal senso inviando una raccomandata A/R o una Pec al fornitore (o compilando l’apposito modulo allegato alle condizioni di contratto). 9) Come mi difendo in caso di attivazione non richiesta? Se abbiamo ricevuto una bolletta da una nuova società di vendita, ma non abbiamo espresso un consenso al cambio di fornitore, possiamo chiedere al fornitore che ha inviato la bolletta di fornirci la prova del nuovo contratto, inviando un reclamo scritto. In presenza di un’attivazione non richiesta, abbiamo infatti il diritto di non pagare la fornitura ai sensi dell’articolo 66-quinquies del codice del consumo.
I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.