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SOSPENSIONE PAGAMENTI DELLE BOLLETTE PER LE ZONE COLPITE DA ALLUVIONE

13/09/23

A seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che, nel mese di maggio, hanno interessato parte del territorio dell’Emilia-Romagna e dei conseguenti gravi danni di carattere socio economico per le popolazioni colpite, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera 267/2023/R/com ha definito,  in ottemperanza al D.l. 61/23 (cd. "decreto alluvione"), la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle bollette e avvisi di pagamento di acqua, luce, gas, e rifiuti.

La sospensione ha riguardato le bollette e gli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023 (sono comprese le fatture relative ai corrispettivi previsti per nuovo allaccio, attivazione, disattivazione, voltura e subentro), durante questo periodo sono stati sospesi gli addebiti diretti in conto corrente delle bollette con domiciliazione bancaria attiva ma i clienti sono comunque tenuti a corrispondere l’integrale importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento, anche usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità.

Gli importi delle fatture già emesse dovranno quindi essere pagati a partire dal 01 settembre 2023 e saranno automaticamente rateizzati senza interessi, qualora ve ne fosse interesse e necessità oppure si potrà procedere al pagamento integrale degli importi dovuti, anche prima del termine del periodo di sospensione utilizzando i consueti canali riportati in bolletta.

I clienti che hanno attivo un addebito diretto in banca dei pagamenti non riceveranno pertanto addebiti per le fatture ricevute fino al 31 agosto 2023.

Con un ulteriore provvedimento (Delibera 390/2023/R/com) ARERA ha prorogato la sospensione dei termini di pagamento di acqua, luce, gas, e rifiuti fino al 31 ottobre 2023, ma per poter beneficiare dell’ulteriore sospensione gli utenti interessati dovevano inviare ai propri venditori, entro il 31 agosto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attestasse la compromessa integrità funzionale dell’immobile in conseguenza degli eventi alluvionali. Non si tratta dunque di una sospensione automatica, come quella precedentemente disposta.

Alla conclusione del periodo di sospensione i venditori sono tenuti ad offrire ai clienti che lo richiedono, un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo minimo di dodici mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi.




 
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