Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi né per richiedere lo sconto in fattura, ai sensi del Decreto Legge n. 11/23 del 16 febbraio 2023. Dal 17/02/2023, per le spese riguardanti interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche, non è consentito l’esercizio delle opzioni per: 1. il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura); 2. la cessione del credito d’imposta. L’oggetto dell’intervento del Decreto non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico. Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti. SPECIFICHE DEROGHE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE OPTARE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO: INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 119 (CON DETRAZIONE AL 110% - 90%) INTERVENTI CON DETRAZIONI “ORDINARIE” Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri n. 21 del 16/2/2023 La norma potrebbe essere modificata in sede di conversione in Legge, si attendono perciò maggiori chiarimenti.
presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13ter,
DL n. 34/2020.
assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.