Il decreto antifrode "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri per mettere fine agli abusi non solo del Superbonus 110, ma anche degli altri bonus fiscali soprattutto nel campo della cessione de credito e dello sconto in fattura. Il decreto introduce: - l’obbligo per il visto di conformità per tutti i bonus edilizi in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali anche per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”. - la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. - viene anche disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”). Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 212528 del 12 novembre 2021 denominato: "Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021" Il Decreto-legge Frodi[1], prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2[2] del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Con questo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state apportate le modifiche al provvedimento dell’8 agosto 2020[3] e sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate. Con il nuovo provvedimento si prevede che per tutti gli interventi sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Nel visto di conformità, il soggetto che lo rilascia, verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: -esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: -dal soggetto che rilascia il visto di conformità; -dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel nuovo modello di Comunicazione, è stato eliminato il testo, presente nel modulo precedente[4] prima della sezione “Visto di conformità”, che recava la dicitura “Da compilare solo in presenza di Superbonus”. Nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello[5] si prevede ora che: -la sezione “Visto di conformità” sia sempre obbligatoria”; -le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità. _____________________________________________ [1] Comma 1-ter dell’articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 11 novembre 2021, n. 157 del Decreto-legge Frodi [2] a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; [3]Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. [4] denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020 [5] denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021