Al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta di acconto pari al 10% sull’importo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente: Per il pagamento degli oneri relativi a pratiche edilizie tramite bonifico bancario, l’ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e nella causale la pratica di riferimento e deve utilizzare la modalità BONIFICO ORDINARIO e non quello eventualmente predisposto dall’Istituto Bancario per le agevolazioni fiscali. Quindi nella causale del bonifico non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l’apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale Tale procedura non modifica il diritto alla detrazione da parte del contribuente. In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell’ordinante ovvero Poste Spa non modificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. (vedi Risoluzione Agenzia delle Entrate 3/E del 04/01/2011)