PROVVEDIMENTO DELL’8 AGOSTO 2020 Dati da comunicare all’Agenzia – Per effettuare in alternativa alla detrazione diretta, lo “sconto in fattura”, anticipato dal fornitore da recuperare con il credito d’imposta o la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari: sarà necessario inviare, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello di Comunicazione approvato con il provvedimento di oggi. Nel modello dovranno essere indicati: Nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità, da compilare solo in caso di Superbonus, vanno indicati anche i dati identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi ecobonus e sismabonus. Per i termini, occhio al 16 marzo – La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Se per gli interventi eseguiti spetta il Superbonus, la comunicazione va trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. L’esercizio dell’opzione "sconto in fattura" o cessione del credito – Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’opzione ( sconto in fattura o cessione del credito) è comunicata all’Agenzia utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario. A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Quindi in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, con facoltà di successiva cessione. Il modello per la comunicazione e le relative istruzioni sono da oggi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. CIRCOLARE N. 24/E DELL’8 AGOSTO 2020 Conviventi inclusi fra i beneficiari – La circolare chiarisce che la detrazione spetta anche ai familiari, ai conviventi e anche ai futuri proprietari – Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. Le regole per le partite Iva e i condomini – Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini. Le altre spese agevolabili – La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Detrazione in 5 quote annuali – Il bonus del 110%, va ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. L’Agenzia precisa che l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua: la quota annuale della detrazione che non trova capienza non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. In ogni caso, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente anche se incapiente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa. Bonus trasmissibile in caso di vendita o decesso – In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, il diritto alla fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, all’erede che conservi la detenzione del bene. Le misure di prevenzione dalle frodi – Come indicato anche nel provvedimento di oggi, vista l’entità dell’agevolazione, per contrastare eventuali comportamenti illeciti, il contribuente dovrà richiedere, ai fini dell’opzione per la cessione del bonus, o lo sconto in fattura, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o dai responsabili dei Caf). In ogni caso sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione sia per le opzioni alternative sarà necessaria l’ “asseverazione”, che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese. L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico va trasmessa online all’Enea, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, mentre quella richiesta per gli interventi antisismici va depositata presso lo sportello unico competente. Per espressa previsione normativa, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento. IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, IL MODELLO PER LA CESSIONE CON LE ISTRUZIONI E IL PROVVEDIMENTO