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Il Superbonus 110% è legge.

17/07/20

 

Superbonus 110%: Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Sono diverse le novità riguardanti la disciplina del superbonus del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:

- sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera;

- la detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto);

- i limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio)

- per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014). Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20mila euro - moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio - nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera;

- per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta

- la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione;

- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022;

- tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi;

- per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;

- sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

- un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative, incluse quelle relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Circa la possibilità, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito d’imposta o di sconto sul corrispettivo anziché di detrazione dalle imposte sui redditi, è stato precisato che:

- l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso)

- in caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220)

- in caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010)

- un provvedimento delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative della disposizione. (fonte: Fisco Oggi)

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