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A quanto ammontano i contributi per una CER?

CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE CONFIGURAZIONI AMMESSE E DURATA DEL SERVIZIO

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio (Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e Comunità di energia rinnovabile), sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

  • un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica);
  • una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia).

Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.

È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI, MECCANISMI O AGEVOLAZIONI

I contributi economici spettanti all’energia condivisa nell’ambito di una delle due configurazioni ammesse sono alternativi agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto.

Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus).

In caso si usufruisca delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus) è prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete.

La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:

  • alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus;
  • alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
  • agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti).
Resta fermo comunque, nei suddetti casi, il diritto al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera.
 

PASSAGGIO DALLO SCAMBIO SUL POSTO ALLA  VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL’ENERGIA CONDIVISA

Nel caso di impianti entrati in esercizio nel periodo che va dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, è possibile recedere dalla convenzione di Scambio sul Posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, con effetti decorrenti dalla data indicata dal Referente, comunque successiva al primo giorno del mese successivo alla data di chiusura della medesima convenzione. In tal caso, con l’ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa i contratti di Scambio sul Posto eventualmente stipulati saranno quindi risolti di diritto.

FONTE sito del GSE

 




 
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