Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile? Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un gruppo formalmente costituito di produttori e consumatori, che scambiano virtualmente, energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Alla CER partecipano sia consumatori di energia che possiedono propri impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (costoro sono detti produttori-consumatori o prosumer), sia consumatori di energia (quindi “semplici” consumatori o consumer): entrambi sono fondamentali per la CER. Infatti, la CER si basa su un meccanismo di condivisione virtuale dell’energia prodotta dai produttori-consumatori in eccesso rispetto ai propri consumi e compensata – nella stessa ora – dai consumi di chi non ha un impianto proprio e fa parte della CER. Lo scambio è virtuale, perché ognuno mantiene il proprio fornitore di energia e il proprio contatore: non sono i cavi che uniscono i membri di una CER, ma l’impegno a coordinare i consumi in modo da massimizzare l’energia condivisa. I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”, grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE. L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) è alla base del meccanismo degli incentivi economici, che sono riconosciuti al “soggetto” CER e non ai singoli. Questa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. Ai fini dell’accesso a tale servizio è il GSE che definisce le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”. Sono due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio: ▪ Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente; ▪ Comunità di energia rinnovabile CER. Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni. Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico: - che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo; - i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs.199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile; - il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. (Fonte GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile) Fino all’adozione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, gli impianti a fonti rinnovabili che possono partecipare ad una CER devono avere potenza non superiore ai 200 kW ed essere entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020. Inoltre, i punti di connessione dei soggetti membri o azionisti e facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione BT/MT (cabina secondaria). Tali requisiti specifici degli impianti e dei punti di connessione, valevoli per il periodo transitorio, hanno dimostrato nella prima fase attuativa limiti e criticità riguardanti da un lato la difficoltà di creare comunità “che partono dal basso” stante il vincolo suddetto della cabina secondaria, dall’altro il limite di taglia di 200 kW ha generato scarso stimolo all’installazione di impianti su grandi superfici industriali e all’installazione di impianti diversi dal fotovoltaico. Pertanto il legislatore, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ha ampliato il perimetro d’azione delle CER. In particolare, le modifiche più significative consistono nell’estensione del perimetro delle comunità in termini di potenza del singolo impianto (da 200 kW a 1 MW) e di possibilità di partecipazione da parte dei potenziali membri (ampliamento del perimetro di afferenza dei membri della comunità dalla cabina secondaria a quella primaria). Gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021, tuttavia le comunità energetiche rinnovabili possono detenere anche impianti esistenti fino al 30% della potenza totale detenuta. Tali modifiche (estensione da 200 kW a 1 MW e ampliamento da cabina secondaria a quella primaria) saranno operative soltanto dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo e la contestuale entrata in vigore del “Testo integrato autoconsumo diffuso” di ARERA. (Fonte Regione Emilia-Romagna: https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunita-energetiche/ autoconsumo-collettivo-e-comunita-energetiche-rinnovabili-cosa-sono-e-quali-sono-i-benefici ) Ai fini della valorizzazione dell’energia autoconsumata, è necessario che i punti di connessione ricadano all’interno della stessa area geografica convenzionale. Per verificare la tua area di appartenenza ai sensi del TIAD è disponibile una mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale sul sito di E-distribuzione, che è valida fino al 30 settembre 2023, come previsto dalla Regolazione. La versione aggiornata della mappa sarà disponibile sul sito del GSE, in collaborazione con le imprese distributrici, a partire dal 1° ottobre 2023.